diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 14927 del 21/06/2010 (Rv. 613574 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE | Art. 2959 cod. civ. - Ammissione di mancata estinzione dell'obbligazione - Riconoscimento di pagamento parziale del debito - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613574-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE

L'ammissione in giudizio della mancata estinzione dell'obbligazione, che a norma dell'art. 2959 cod. civ. impedisce l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il debitore affermi di aver pagato il dovuto, ma in un ammontare inferiore all'importo preteso dal creditore, giacché le contestazioni sul "quantum debeatur" ridondano per la differenza sull'"an debeatur" e implicano, quindi, il riconoscimento della sia pur parziale permanenza in essere del rapporto controverso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)