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Sez. 1, Sentenza n. 3030 del 13/02/2006 (Rv. 590748 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE | Casa di abitazione - Perdita del carattere di casa familiare - Assegnazione all'ex coniuge già affidatario - Ammissibilità - Esclusione - Possibilità di una ipotetica riunione dei figli a quest'ultimo - Rilevanza - Esclusione - Ex coniuge comproprietario - Assegnazione della casa - Legittimità - Esclusione - Disciplina della comunione - Art. 1102 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2006-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590748-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE

In materia di divorzio, l'assegnazione della casa familiare all'ex coniuge affidatario prevista dall'art. 6, comma sesto, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74) risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ne consegue che, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli già sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia - indipendentemente dalla possibilità di una ipotetica riunione degli stessi al genitore già affidatario - , viene meno la ragione dell'applicazione dell'istituto in questione, che non può neanche trovare giustificazione nella circostanza che il coniuge già affidatario sia comproprietario dell'immobile in questione, salvo che ricorra un accordo, anche tacito, tra le parti in tal senso, rimanendo, in caso contrario, i rapporti tra gli ex coniugi regolati dalle norme sulla comunione, e, in particolare, dall'art. 1102 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Legge 01/12/1979 num. 8981 all. 1 art. 6 com. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)