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Sez. 1, Sentenza n. 12083 del 22/11/1995 (Rv. 494753 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Assegnazione della casa famigliare - Al coniuge affidatario dei figli - Automaticità - Esclusione - Valutazione da parte del giudice sulla opportunità dell'assegnazione al coniuge affidatario - Necessità.
Stato
decisa il 1995-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494753-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE

In tema di separazione personale dei coniugi, la norma di cui all' art. 155 quarto comma cod. civ. prevede che l'assegnazione della casa familiare sia disposta "ove possibile" di preferenza al coniuge affidatario dei figli e quindi, lungi dal porre una regola assoluta che rappresenti una automatica conseguenza del provvedimento di affidamento, esige una valutazione della necessità, o anche della semplice opportunità, di imporre al coniuge titolare del diritto reale o personale di godimento dell'immobile il sacrificio della sua situazione soggettiva per soddisfare l'interesse del figlio minore (o maggiorenne non autosufficiente) alla conservazione dell'habitat domestico, inteso come certo degli affetti, interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)