Sez. 3, Sentenza n. 2100 del 22/06/1968 (Rv. 334241 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - OPERE PUBBLICHE - STRADE - OBBLIGO DI MANUTENZIONE - OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DEL PERICOLO - INSIDIA - NOZIONE.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - OPERE PUBBLICHE - STRADE - OBBLIGO DI MANUTENZIONE - OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DEL PERICOLO - INSIDIA - NOZIONE.*
La pubblica amministrazione ha l'Obbligo di mantenere la strada e gli altri luoghi di pubblico transito in maniera tale che questi non costituiscano e non nascondano una insidia per l'utente il quale ha il diritto di pretendere che i pericoli siano opportunamente segnalati e resi visibili come consigliano le norme di comune prudenza. Ai fini della predetta responsabilita, la nozione di insidia si identifica nell'elemento obbiettivo della non visibilita del pericolo ex re (sorpresa) e nell'elemento soggettivo della imprevedibilita, costituita dall'impossibilita di avvistarlo in tempo, onde evitarlo. (V. N. 1329-68, massima n. 332914 1695-67, massima n. 328529 158867, massima n. 328376 2806-66, massima n. 325352).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)