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Sez. 3, Sentenza n. 737 del 18/03/1970 (Rv. 345996 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - OPERE PUBBLICHE - STRADE - PROVA DEL PERICOLO OCCULTO - SUFFICIENZA - PROVA DI ESONERO DELL'AMMINISTRAZIONE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1970-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345996-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - OPERE PUBBLICHE - STRADE - PROVA DEL PERICOLO OCCULTO - SUFFICIENZA - PROVA DI ESONERO DELL'AMMINISTRAZIONE - CONTENUTO.*

L'illiceita della condotta, quale fonte generatrice di un danno risarcibile, esige, oltre ad un rapporto di causalita materiale, anche l'imputabilita psicologica al soggetto della condotta medesima. Tale principio e applicabile anche alla pubblica amministrazione, qualora si discuta di un mero comportamento della stessa, rispetto al quale occorre accertare, ai fini della condanna al risarcimento dei danni, il dolo o la colpa dell' amministrazione. Il suddetto principio, inoltre, in materia di manutenzione di strade pubbliche, deve essere coordinato con il precetto del neminem laedere il quale impone alla pubblica amministrazione di tenere la strada in condizioni tali che non derivi agli utenti, che fanno affidamento sullo stato di apparente transitabilita di essa, una situazione diversa dall'apparenza, la quale costituisca un pericolo occulto (insidia o trabocchetto), sia per il carattere obbiettivo della non visibilita del pericolo, sia per quello soggettivo della non prevedibilita. Pertanto, accertata l'esistenza del pericolo occulto, la colpa della amministrazione, o dell'ente tenuto alla manutenzione, e insita in tale accertamento, a meno che essi non provino che quel pericolo sia stato originato da circostanze o con modalita tali da non consentirne una tempestiva eliminazione o segnalazione. (sulla prima parte V 3612-68, massima n 336869 sulla seconda parte V 2100-68, massima n 334241 e 1421-68, massima n 330061).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)