Sez. 3, Sentenza n. 5385 del 07/10/1980 (Rv. 409267 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La violazione delle norme relative all'Onere delle spese processuali e configurabile solo quando queste vengano poste, in tutto o in parte a carico di chi, nel giudizio, sia risultato totalmente vittorioso. All'infuori di questa ipotesi, la compensazione, totale o parziale, di esse rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui Esercizio e insindacabile in Sede di legittimita, tranne che detta compensazione sia fondata su affermazioni illogiche o erronee.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)