diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 964 del 16/02/1982 (Rv. 418833 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418833-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

La violazione delle norme relative all'Onere delle spese processuali è configurabile solo quando queste vengano poste, in tutto o in parte a carico di chi, nel giudizio, sia risultato totalmente vittorioso. All'infuori di questa ipotesi, la compensazione, totale o parziale, di esse rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui Esercizio è insindacabile in Sede di legittimità, tranne che detta compensazione sia fondata su affermazioni illogiche o erronee. (Conf 369/79, mass n 396468; (Conf 5297/79, mass n 401893; (Conf 5385/80, mass n 409267).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)