Sez. U, Sentenza n. 11717 del 26/11/1993 (Rv. 484504 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione in generale - Difetto di giurisdizione - In genere | Sospensione in via d'urgenza dell'esecuzione dell'atto impugnato - Potere delle commissioni tributarie ex art. 47 della legge n. 546 del 1992 - Contenzioso tributario anteriore alla suddetta legge - Potere del giudice ordinario - Configurabilità - Esclusione - Posizioni soggettive del contribuente - Tutelabilità davanti al giudice amministrativo - Conseguenze.
Giurisdizione civile - Giurisdizione in generale - Difetto di giurisdizione - In genere
Nel sistema del contenzioso tributario anteriore alla riforma attuata con D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - il cui art. 47 attribuisce alle commissioni tributarie il potere di sospendere in via di urgenza l'esecuzione dell'atto impugnato -, un potere siffatto esula dalle attribuzioni sia del giudice ordinario, sia di alcun altro giudice, e spetta esclusivamente in sede amministrativa all'intendente di finanza, contro le cui determinazioni le posizioni soggettive del contribuente sono tutelabili davanti al giudice amministrativo. Ne consegue, senza che ciò ponga dubbi di illegittimità costituzionale, che sussiste difetto assoluto di giurisdizione in ordine alla domanda del contribuente intesa ad ottenere la detta sospensione dal giudice ordinario con le modalità di cui agli artt. 700 e ss. cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)