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Sez. 5, Sentenza n. 14110 del 18/06/2007 (Rv. 599665 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Violazione dell'art. 11 del r.d.l. n. 1923 del 1926 - Ordinanza - Ingiunzione - Opposizione - Ricorso e decreto di fissazione di udienza - Notificazione al Ministro per il commercio con l'estero - Necessità - Art.11 r.d. n. 1611 del 1933 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599665-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrava per violazione del divieto di importazione previsto dall'art. 11 del r.d.l. 14 novembre 1926, convertito in legge 7 luglio 1927 n. 1495, passivamente legittimato è il Ministro per il commercio con l'estero, competente per la materia cui si riferisce la violazione, con la conseguenza che è nulla la notifica dell'atto introduttivo del giudizio effettuata all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Riferimenti normativi: Legge 07/07/1927 num. 1495, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/11/1926 num. 1923 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)