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Sez. 3, Ordinanza n. 3429 del 10/02/2025 (Rv. 673777-01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Fatti ammessi - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673777-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

I fatti addotti da una parte possono considerarsi ammessi, con conseguente esonero dalla relativa prova, quando l'altra parte abbia svolto difese incompatibili con la volontà di negarne l'esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito - che aveva rigettato la richiesta di c.t.u. volta alla stima del danno alla persona riportato dall'attrice all'esito di un

sinistro stradale, per mancanza di documentazione clinica - rilevando che l'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dalla società assicuratrice equivaleva all'ammissione dell'esistenza del danno).

Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)