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Sez. 5, Sentenza n. 11511 del 07/09/2001 (Rv. 549202 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Credito per imposte versate in eccesso sulle ritenute d'acconto - Rimborso - Richiesto con la dichiarazione dei redditi - Prescrizione - Termine decennale ex art. 2946 - Applicabilità - Decorrenza - Momento iniziale - Individuazione.
Stato
decisa il 2001-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549202-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE

Il rimborso, chiesto nella dichiarazione dei redditi, del credito, per imposte versate in eccesso sulle ritenute d'acconto, è sottoposto alla prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., che decorre, per ciascuna annualità d'imposta, dalla data di presentazione della stessa dichiarazione dei redditi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)