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Sez. 5, Sentenza n. 15229 del 12/09/2012 (Rv. 623772 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Atto impeditivo della decadenza biennale prevista dall'art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 - Esposizione del credito di imposta nella dichiarazione annuale - Sufficienza - Presentazione del modello di rimborso - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623772-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

La domanda di rimborso dell'IVA o di restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente deve ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito, analogamente a quanto avviene in materia di imposte dirette, ed in linea con la Sesta Direttiva CEE, per la quale il diritto al ristoro dell'IVA versata "a monte" è principio basilare del sistema comunitario, per effetto del principio di neutralità, mentre la presentazione del modello di rimborso costituisce esclusivamente presupposto per l'esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che, una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito d'imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell'apposita, ulteriore domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e, oggi, dall'art. 21, comma secondo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)