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Sez. 2, Sentenza n. 9008 del 26/08/1993 (Rv. 483561 - 01)

Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Termini e condizioni dell'azione - Decadenza dalla garanzia - Denunzia dei vizi | Termine di otto giorni - Decorrenza.
Stato
decisa il 1993-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483561-01

Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Termini e condizioni dell'azione - Decadenza dalla garanzia - Denunzia dei vizi

La norma di cui all'art. 1495, primo comma, cod. civ., che pone a a carico del compratore l'onere di denunciare i vizi entro otto giorni dalla loro scoperta, presuppone che i vizi stessi non fossero facilmente riconoscibili al momento della conclusione del contratto; quando invece si tratti di vizi apparenti e quindi oggettivamente riconoscibili con l'uso della normale diligenza, il termine "de quo" decorre dal giorno in cui il compratore è stato in grado di esaminare la merce, vale a dire, di regola, dal giorno in cui questa gli è stata consegnata, come espressamente dispone l'art. 1511 cod. civ. per il caso di vendita di cose da trasportare da un luogo ad un altro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1499 com. 1, Cod. Civ. art. 1511

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)