Sez. 2, Sentenza n. 9008 del 26/08/1993 (Rv. 483561 - 01)
Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Termini e condizioni dell'azione - Decadenza dalla garanzia - Denunzia dei vizi | Termine di otto giorni - Decorrenza.
Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Termini e condizioni dell'azione - Decadenza dalla garanzia - Denunzia dei vizi
La norma di cui all'art. 1495, primo comma, cod. civ., che pone a a carico del compratore l'onere di denunciare i vizi entro otto giorni dalla loro scoperta, presuppone che i vizi stessi non fossero facilmente riconoscibili al momento della conclusione del contratto; quando invece si tratti di vizi apparenti e quindi oggettivamente riconoscibili con l'uso della normale diligenza, il termine "de quo" decorre dal giorno in cui il compratore è stato in grado di esaminare la merce, vale a dire, di regola, dal giorno in cui questa gli è stata consegnata, come espressamente dispone l'art. 1511 cod. civ. per il caso di vendita di cose da trasportare da un luogo ad un altro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1499 com. 1, Cod. Civ. art. 1511
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)