Sez. 2, Sentenza n. 4496 del 10/04/2000 (Rv. 535492 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - DENUNZIA DEI VIZI E DIFETTI | Decorrenza - Onere di diligenza a carico del compratore - Sussistenza.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - DENUNZIA DEI VIZI E DIFETTI
In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, l'art. 1511 cod. civ. che fa decorrere il termine per la denuncia dei vizi dal ricevimento, impone un onere di diligenza a carico del compratore consistente nel dovere di esaminare con tempestività la cosa, ponendosi così in grado di rilevarne i difetti eventuali all'occorrenza anche con un'indagine a campione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1511
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)