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Sez. 2, Sentenza n. 860 del 25/03/1971 (Rv. 350732 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350732-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Il giudizio sulla necessita di ricorrere alla valutazione equitativa del danno e incensurabile in Sede di legittimita, purche dia un'adeguata dimostrazione, sulla base degli elementi acquisiti al processo, dell'impossibilita di provare il danno nel suo preciso ammontare e non si limiti, al riguardo, ad una semplice negazione, che rende impossibile il controllo sul procedimento logico seguito dal giudice. (V 4036'69, mass n 344532).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)