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Sez. 2, Sentenza n. 2598 del 04/07/1975 (Rv. 376546 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376546-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE.*

Ogni liquidazione equitativa di quanto dovuto a compenso pecuniario di un danno subito comporta, da parte del giudice, una valutazione discrezionale basata su presunzione e su apprezzamenti di probabilita, che, per non risultare arbitraria, postula la necessita che siano fornite congrue ragioni del processo logico attraverso il quale il giudice vi e pervenuto. (V 3008/71, mass n 354291; 2521/71, mass n 353563; (V 0860/71, mass n 350732).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)