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Sez. L, Sentenza n. 2281 del 09/04/1984 (Rv. 434330 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - PENSIONE DI VECCHIAIA - REQUISITI - CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE NEI RUOLI DI RICCHEZZA MOBILE PER REDDITO PROFESSIONALE - NECESSITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434330-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - PENSIONE DI VECCHIAIA - REQUISITI - CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE NEI RUOLI DI RICCHEZZA MOBILE PER REDDITO PROFESSIONALE - NECESSITÀ - LIMITI.*

Il requisito dell'effettivo Esercizio dell'attività professionale per un determinato periodo di tempo, richiesto (nella disciplina di cui al R.d. 25 giugno 1940 n. 954, nonché delle leggi 5 luglio 1965 n. 798 e 24 dicembre 1969 n. 991) per il riconoscimento in favore di avvocati e procuratori della pensione di vecchiaia a carico della cassa nazionale di previdenza ed assistenza, non può essere evinto dalla mera iscrizione nell'albo professionale, ma deve essere documentato mediante certificazione di iscrizione nei ruoli di ricchezza mobile per reddito professionale (art. 80 primo comma del R.d. n. 954 del 1940), tenuto conto che un'attestazione sull'Esercizio di detta attività da parte del consiglio dell'ordine, resa a norma dell'art. 95 del citato decreto, può assumere valore equipollente dell'indicata certificazione solo nelle ipotesi di cancellazione o sospensione dall'iscrizione nei ruoli di ricchezza mobile specificamente contemplate dall'art. 80 secondo comma del decreto medesimo. (V 3235/77, mass n 386745; (V 2279/63, mass n 263513).*

Riferimenti normativi: Legge 11/12/1939 num. 1938 art. 28, Regio Decr. 25/06/1940 num. 954 art. 80, Regio Decr. 25/06/1940 num. 954 art. 95, Legge 05/07/1965 num. 798 art. 5, Legge 24/12/1969 num. 991 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)