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Sez. 2, Sentenza n. 2279 del 10/08/1963 (Rv. 263513 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA ED ENTI VARI - IN GENERE - CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - DIRITTO AL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE - CONDIZIONI - DIRITTO AL TRATTAMENTO ECCEZIONALE DELL'ASSEGNO VITALIZIO.*
Stato
decisa il 1963-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263513-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA ED ENTI VARI - IN GENERE - CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - DIRITTO AL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE - CONDIZIONI - DIRITTO AL TRATTAMENTO ECCEZIONALE DELL'ASSEGNO VITALIZIO.*

Per aver diritto ai trattamenti di previdenza e assistenza da parte della cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali, come anche a quelli del soppresso ente di previdenza, non basta la semplice iscrizione agli albi professionali, ma e necessario, oltre agli altri requisiti stabiliti dalla legislazione speciale, l'effettivo Esercizio della professione, da provarsi attraverso il certificato di iscrizione ai ruoli di RM per reddito professionale. In particolare, per il trattamento eccezionale di previdenza sotto Forma di assegno vitalizio (art 28 della legge n 1938 dell'11 dicembre 1939 e art 56 della legge n 6 dell'8 gennaio 1952) e necessario l'Esercizio professionale per almeno venti anni.*

Riferimenti normativi: Legge 08/01/1952 num. 6 art. 56, Legge 11/12/1939 num. 1938 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)