Sez. U - , Ordinanza n. 10020 del 10/04/2019 (Rv. 653598 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Produzione di energia da fonti rinnovabili - Incentivi previsti “ex lege” - Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La controversia introdotta dal soggetto produttore di energia da fonti rinnovabili, per il riconoscimento del diritto a godere degli incentivi previsti dall'art. 24, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 28 del 2011 e dall'art. 19 del d.m. 6 luglio 2012, indipendentemente dall'intermediazione di una convenzione stipulata con il gestore dei servizi energetici, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 104 del 2010, atteso che la "procedura" menzionata da quest'ultima norma risulta quella indicata dal citato art. 24 del d.lgs. n. 28 del 2011, il quale, al comma 2, prevede tra i criteri per disciplinare il sistema anche tali convenzioni, quali strumenti di regolazione volti a raggiungere l'obiettivo dell'incentivazione di certe fonti energetiche, costituenti negozi privatistici con funzione pubblicistica attinenti alla materia della "produzione di energia".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. O CORTE COST., Decreto Legisl. 03/03/2011 num. 28 art. 24 com. 5 lett. C CORTE COST., DM min. SEC 06/07/2012 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)