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Sez. U - , Ordinanza n. 10795 del 04/05/2017 (Rv. 643942 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili - Rimodulazione delle tariffe incentivanti ai sensi dell’art. 26 del d.l. n. 91 del 2014 - Controversia relativa - Giurisdizione amministrativa esclusiva - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643942-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La controversia introdotta dal soggetto produttore di energia fotovoltaica, ammesso, a seguito di specifica convenzione stipulata con il gestore dei servizi energetici, a beneficiare delle tariffe incentivanti previste dall’art. 7 del d.lgs. n. 387 del 2003, al fine di contestare la loro rimodulazione disposta dall’art. 26 del d.l. n. 91 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 116 del 2014, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 104 del 2010, atteso che la predetta disposizione non ha definito per intero la vicenda, rimettendone la regolamentazione a successivi decreti ministeriali ed, infine, a singoli provvedimenti del gestore, chiamato ad intervenire non nella veste di mera controparte della convenzione (capace, perciò, di soli atti paritetici), ma come P.A., destinata ad operare in posizione di supremazia mediante l’esercizio di poteri autoritativi finalizzati ad assicurare l’attuazione della superiore volontà di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. O CORTE COST., Decreto Legisl. 29/12/2003 num. 387 art. 7, Decreto Legge 24/06/2014 num. 91 art. 26 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)