Sez. L, Sentenza n. 10876 del 16/05/2014 (Rv. 630921 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennizzo aggiuntivo ex art. 1, comma 7, legge n. 238 del 1997 per pluralità di menomazioni - "Ratio".
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
L'indennizzo aggiuntivo di cui all'art. 1, comma 7, della legge 25 luglio 1997, n. 238, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, trovando fondamento nel principio di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2 e 38 Cost., è finalizzato ad apprestare una tutela più adeguata ai soggetti maggiormente colpiti da menomazioni permanenti a causa di vaccinazioni obbligatorie o di trasfusione di emoderivati, ragguagliando il trattamento complessivo al danno derivante dalle malattie multiple, come tale maggiore rispetto a quello subito dal soggetto colpito da una singola menomazione irreversibile.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 38, Legge 25/07/1997 num. 238 art. 1 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)