Sez. L, Sentenza n. 9138 del 07/07/2000 (Rv. 538331 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati - Disciplina ex art. 1 legge 25 luglio 1997 n. 238 - Indennizzo aggiuntivo del 50% in caso di infermità multiple - Trattamento deteriore rispetto agli invalidi per causa di servizio o per eventi bellici - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, disciplinati dall'art. 1 della legge 25 luglio 1997 n. 238 (recante modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992 n. 210), la previsione di un indennizzo aggiuntivo, nella misura del 50% rispetto al trattamento di base determinato in base alla tabella B) allegata alla legge 29 aprile 1976 n. 177, in favore dei soggetti che a seguito di tali trattamenti abbiano contratto più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un grado invalidante distinto, non genera una illegittima disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, rispetto ai soggetti che abbiano contratto malattie per causa di servizio od a seguito di eventi bellici, con riferimento alla mancata estensione dell'intero trattamento di base ed alla limitazione dell'indennizzo al 50%, sia perché diverso è il fondamento della tutela degli invalidi di guerra e di lavoro, sia perché l'indennizzo in questione è aggiuntivo rispetto al trattamento di base.
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1997 num. 238 art. 1 CORTE COST., Legge 02/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 29/04/1976 num. 177 all. B, Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)