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Sez. 1, Sentenza n. 1694 del 22/06/1963 (Rv. 262570 - 01)

FALLIMENTO - SOCIETA - SOCI A RESPONSABILITA ILLIMITATA - IMPRESA APPARENTEMENTE INDIVIDUALE - SUCCESSIVA - ACCERTAMENTO DELLA NATURA SOCIALE DELLA IMPRESA - ESTENSIONE DEL FALLIMENTO - DOMANDA DI ESTENSIONE - LEGITTIMAZIONE.*
Stato
decisa il 1963-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/262570-01

FALLIMENTO - SOCIETA - SOCI A RESPONSABILITA ILLIMITATA - IMPRESA APPARENTEMENTE INDIVIDUALE - SUCCESSIVA - ACCERTAMENTO DELLA NATURA SOCIALE DELLA IMPRESA - ESTENSIONE DEL FALLIMENTO - DOMANDA DI ESTENSIONE - LEGITTIMAZIONE.*

La disposizione dell'art 147 della legge sulla disciplina del fallimento (RD 16 marzo 1942 n 267) si applica anche nell'ipotesi in cui, dichiarato il fallimento di un'impresa apparentemente individuale, sia successivamente accertata la natura sociale di essa e si debba, quindi dichiarare il fallimento della societa e degli altri soci illimitatamente responsabili. Pertanto, anche in questo caso legittimato a chiedere la estensione del fallimento dell'imprenditore apparente individuale alla societa ed agli altri soci illimitatamente responsabili, nonche alle relative impugnazioni, e solo il curatore e non possono ritenersi, invece, legittimati ne all'Azione, ne alle impugnazioni anche i singoli creditori che, ai sensi dell'art 6 della legge stessa, possono solo chiedere ex novo la dichiarazione di fallimento. (Conf 165'62).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)