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Sez. 1, Sentenza n. 2975 del 10/02/2006 (Rv. 586810 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - IN GENERE - SOCIETÀ DI FATTO | Società di fatto occulta - Accertamento dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore apparentemente individuale - Estensione del fallimento - Ammissibilità - Domanda - Legittimazione.
Stato
decisa il 2006-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586810-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - IN GENERE - SOCIETÀ DI FATTO

Anche la società di fatto e la società occulta, quali fattispecie nelle quali viene prospettata l'esistenza di soggetti che nella veste di soci non apparenti devono condividere con l'imprenditore fallito la responsabilità verso i creditori, possono essere dichiarate fallite ai sensi dell'art. 147 della legge fall.: tale disposizione, infatti, rendendo operativo nella sede fallimentare il principio della responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, stabilito dagli artt. 2291 e 2297 cod. civ., si applica anche all'ipotesi in cui, dichiarato il fallimento di un'impresa apparentemente individuale, sia successivamente accertata la natura sociale di essa, e debba quindi dichiararsi il fallimento della società e degli altri soci illimitatamente responsabili. Legittimato a chiedere l'estensione del fallimento in tal caso è il solo curatore, mentre non risultano legittimati né all'azione né alle impugnazioni i singoli creditori, i quali, ai sensi dell'art. 6 della legge fall., possono chiedere la dichiarazione di fallimento soltanto "ex novo".

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2297

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)