Sez. L, Sentenza n. 46 del 07/01/2003 (Rv. 559450 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Personale ex ENAOLI - Dirigenti regionali - Pensione - Diritto alla riliquidazione in relazione alle variazioni della retribuzione pensionabile del personale in servizio (artt. 30 del regolamento di previdenza dell'ente e 75, legge n. 761 del 1979) - Retribuzione di posizione prevista dall'art. 33, ccnl del comparto regioni - enti locali - Computabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Il pensionato con la qualifica di dirigente (nella specie della Regione Toscana) nei cui confronti trovi applicazione la cd. clausola oro di cui all'art. 30 del regolamento del fondo integrativo di previdenza per i dipendenti dell'ENAOLI - assorbito dalla gestione speciale istituita presso l'INPS, ex art. 75, d.P.R. n. 761 - in virtù della quale le variazioni di carattere generale delle retribuzioni pensionabili del personale in servizio comportano la riliquidazione delle pensioni in godimento, ha diritto al computo dell'indennità denominata "retribuzione di posizione" prevista dall'art. 33, ccnl del 1996 del comparto regioni - enti locali, senza che in senso contrario possa rilevare né che la sua quantificazione è effettuata dalle singole amministrazioni, in riferimento alla graduazione in varie fasce di importanza delle differenti funzioni dirigenziali, né che è stata modificata la disciplina delle funzioni e della responsabilità dei dirigenti, in quanto ciò non impedisce di individuare corrispondenze di carattere sostanziale tra il personale in servizio e quello in pensione.
Riferimenti normativi: DPR 29/12/1971 num. 761 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)