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Sez. 1, Sentenza n. 1597 del 11/11/1985 Ud. (dep. 22/02/1986) Rv. 171958 - 01

ARMI - IN GENERE - TRASFERIMENTO - ARMA GIÀ DENUNCIATA - NUOVA DENUNCIA - OBBLIGO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171958-01

ARMI - IN GENERE - TRASFERIMENTO - ARMA GIÀ DENUNCIATA - NUOVA DENUNCIA - OBBLIGO - CONDIZIONI.*

In caso di trasferimento di un'arma da una località all'altra, lo Obbligo di ripetere la denuncia all'autorità di polizia di questa ultima località sussiste non solo quando il trasferimento sia conseguente ad un cambio di residenza, ma anche quando, nello intento dell'agente, l'arma sia destinata a restare nella nuova località per un apprezzabile periodo di tempo. (V mass n 170128).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 221 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)