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Sez. 1, Sentenza n. 1241 del 29/04/1985 Cc. (dep. 18/07/1985) Rv. 170128 - 01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - DI ARMI COMUNI DA SPARO - TRASFERIMENTO DI RESIDENZA - OBBLIGO DI NUOVA DENUNCIA - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO - INOSSERVANZA - NORMA INCRIMINATRICE E SANZIONATORIA.*
Stato
decisa il 1985-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170128-01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - DI ARMI COMUNI DA SPARO - TRASFERIMENTO DI RESIDENZA - OBBLIGO DI NUOVA DENUNCIA - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO - INOSSERVANZA - NORMA INCRIMINATRICE E SANZIONATORIA.*

Colui che trasferisce armi comuni da sparo, già regolarmente denunciate ai sensi dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, da una località del territorio nazionale ad altra appartenente ad una diversa circoscrizione dell'autorità di pubblica sicurezza, deve ripetere la denuncia in osservanza del disposto dell'art. 58 del regolamento relativo e la violazione di tale Obbligo integra il reato di natura contravvenzionale previsto da quest'ultimo articolo e punito dall'art. 221 del testo unico e non già quello originariamente previsto come contravvenzione dall'art. 697 del codice penale ed attualmente previsto, quale delitto, dall'art. 14 della legge n. 497 del 1974, in relazione all'art. 10 della stessa legge; delitto che concerne la detenzione illegale delle armi predette, ossia quelle mai denunciate. (Conf mass n 159001 e Cass., sez. Un. 24 marzo 1984, P.m. in C. Romano).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 221 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 58 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)