Sez. 1, Sentenza n. 3350 del 06/03/2003 (Rv. 560932 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) E STATISTICA VEICOLI | Perdita di possesso conseguente a furto dell'autoveicolo - Annotazione - Decorrenza degli effetti - Dal momento dell'evento e non da quello, successivo, della richiesta della formalità pubblicitaria.
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) E STATISTICA VEICOLI
La formalità pubblicitaria dell'annotazione nel pubblico registro automobilistico della perdita di possesso dell'autoveicolo da parte del proprietario intestatario a seguito del subito furto non ha effetto dal momento in cui l'interessato ha inoltrato la relativa richiesta, ma da quello, anteriore, dell'avvenuto furto, trattandosi di evento certo, idoneo ad escludere il legame tra il soggetto e la disponibilità o il possesso dell'autoveicolo a far tempo da una data individuata ed a superare, perciò, le risultanze del suddetto pubblico registro, le quali, al di fuori dei casi di conflitto tra pretese contrastanti sullo stesso autoveicolo, hanno valore di mera presunzione semplice, lasciata alla prudenza del giudice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova da parte dell'interessato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1927 num. 436 CORTE COST., Regio Decr. 29/07/1927 num. 1814 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)