Sez. 2, Ordinanza n. 1764 del 26/01/2026 (Rv. 676808-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - PASSIVA | Perdita di possesso dell'autoveicolo - Accertamento giudiziale - Citazione in giudizio del contraddittore - Necessità - Identificazione del legittimato passivo - Criteri - Legittimazione passiva dell'ACI - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - PASSIVA
Ai fini dell'accertamento della cd. perdita di possesso dell'autoveicolo, è necessaria l'evocazione in giudizio del contraddittore, identificabile nel soggetto che tragga vantaggio dalla persistenza dell'apparenza di possesso in capo all'intestatario del mezzo a discapito di quest'ultimo, cosicché, tra i possibili contraddittori vi è l'ente che ne ricavi vantaggio fiscale o riscuota le sanzioni, ma non l'ACI, chiamata ad annotare la sentenza che accerti la perdita, ove ciò le venga ritualmente richiesto e che in alcun modo potrebbe certificare ex se un tale fatto.
Regio Decr. Legge 15/03/1927 num. 436 art. 6 com. 1, Regio Decr. Legge 15/03/1927 num. 436 art. 22, Regio Decr. 29/07/1927 num. 1814 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)