Sez. L, Sentenza n. 3970 del 10/06/1988 (Rv. 459126 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE - LIBERO PROFESSIONISTA ISCRITTO SULL'ALBO ED EFFETTIVAMENTE ESERCENTE LA LIBERA PROFESSIONE - CONTESTUALE QUALITÀ DI LAVORATORE SUBORDINATO O DI TITOLARE DI PENSIONE - CONTRIBUTO DI MALATTIA - OBBLIGO DI PAGAMENTO EX ART. 14, PRIMO COMMA, DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - SUSSISTENZA - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE - LIBERO PROFESSIONISTA ISCRITTO SULL'ALBO ED EFFETTIVAMENTE ESERCENTE LA LIBERA PROFESSIONE - CONTESTUALE QUALITÀ DI LAVORATORE SUBORDINATO O DI TITOLARE DI PENSIONE - CONTRIBUTO DI MALATTIA - OBBLIGO DI PAGAMENTO EX ART. 14, PRIMO COMMA, DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - SUSSISTENZA - DECORRENZA.*
L'art. 14, primo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 convertito, con modifiche, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 - il quale (con disposizione che la sentenza della Corte costituzionale n. 167 del 1986 ha ritenuto non in contrasto con gli artt. 3, 53 e 101 cost.) stabilisce che l'art. 3, primo comma, lett. B), del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con modifiche dalla legge n. 33 del 1980, va inteso nel senso che sono obbligati al pagamento del contributo sociale di malattia i soggetti iscritti negli appositi albi od elenchi professionali di cui all'art. 2229 cod. civ., ove esercitino effettivamente la libera professione, anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione - è norma formalmente e sostanzialmente interpretativa e, pertanto, avendo efficacia retroattiva in difetto di contraria previsione, comporta, per il libero professionista che sia iscritto all'albo ed eserciti effettivamente la libera professione, l'Obbligo, ancorché egli sia anche lavoratore subordinato o titolare di pensione, di pagare il contributo predetto con decorrenza dalla data prevista dalla norma interpretata. (Conf 2244/88, mass n 458055; (Conf 1582/88, mass n 457638; (Conf 5872/87, mass n 454269; (contra 4527/86, mass n 447270).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Costituzione art. 101, Cod. Civ. art. 2229, Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 3 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., DPR 08/07/1980 num. 538 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 14 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)