Sez. L, Sentenza n. 5872 del 04/07/1987 (Rv. 454269 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - CONTRIBUTO SOCIALE DI MALATTIA - LIBERI PROFESSIONISTI - DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - CONTRIBUTO SOCIALE DI MALATTIA - LIBERI PROFESSIONISTI - DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA.*
L'art. 14 della legge 11 novembre 1983 n. 638, di conversione con modificazioni del d.l. 12 settembre 1983 n. 483 - il quale, con norma interpretativa (che la Corte costituzionale, con sentenza n. 167 del 1986, ha ritenuto non in contrasto con gli artt. 3, 53 e 101 cost.), dispone che l'art. 3, comma primo lett. B) della precedente legge n. 33 del 1980 va inteso nel senso che sono obbligati al pagamento del contributo sociale di malattia, di cui all'art. 1 del d.P.R. 1980 n. 538... I soggetti iscritti negli appositi albi od elenchi professionali di cui all'art. 2229 cod. civ., ove esercitano effettivamente la libera professione, anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione... - comporta che l'obbligazione contributiva, nei confronti delle predette categorie di soggetti, decorra dall'1 gennaio 1980, data fissata dalla norma interpretata. Pertanto, con decorrenza dalla data stessa opera anche l'esonero dal pagamento della quota fissa, stabilito, al comma secondo-bis del medesimo art. 14 citato, per attenuare le conseguenze della doppia contribuzione "in caso di cumulo tra redditi di lavoro professionale e reddito di lavoro dipendente".*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Costituzione art. 101, Cod. Civ. art. 2229, Legge 29/02/1980 num. 33 art. 3, DPR 08/07/1980 num. 538 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 14 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)