Sez. 2, Sentenza n. 2110 del 24/02/2000 (Rv. 534370 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - GARANZIA DELLA SOLVENZA DEL DEBITORE | Obbligo a carico del cedente - Sussistenza - Condizioni - Cessionario - Adempimento dell'onere di richiesta di pagamento al debitore ceduto ex art. 1267 cod. civ. - Necessità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - GARANZIA DELLA SOLVENZA DEL DEBITORE
In tema di cessione del credito "pro solvendo", la garanzia del cedente per mancata realizzazione del credito da parte del cessionario è condizionata alla dimostrazione, da parte di quest'ultimo, dell'adempimento dell'onere di cui all'art. 1267 cod. civ. (richiesta di pagamento di quanto dovuto al debitore ceduto, o quantomeno, dimostrazione della totale inutilità delle istanze di pagamento, attesa la notoria insolvenza del debitore al momento della cessione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1267
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)