Sez. 3, Sentenza n. 3469 del 15/02/2007 (Rv. 598222 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Cessionario - Azione contro il cedente - Onere della prova - Contenuto - Limiti - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE
In tema di cessione del credito in luogo dell'adempimento, ai sensi dell'art. 1198 cod. civ. grava sul cessionario che agisce nei confronti del cedente dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto, che vi è, cioè, stata escussione infruttuosa di quest'ultimo, e che la mancata realizzazione del credito per totale o parziale insolvenza del debitore ceduto non è dipesa da sua negligenza nell'iniziare o proseguire le istanze contro il debitore ceduto, essendo egli tenuto ad un comportamento volto alla tutela del credito ceduto, anche mediante richiesta di provvedimenti cautelari e conservativi, non potendo considerarsi il medesimo non diligente solamente in caso di estinzione non satisfattiva del credito ceduto o di perdita dell'azione, ma anche in ipotesi di insolvenza del debitore ceduto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1198, Cod. Civ. art. 1267, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)