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Sez. U, Sentenza n. 8808 del 18/04/2011 (Rv. 616885 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Ricorso del P.G. avverso la decisione del C.N.F. - Deposito, nel termine di legge, del ricorso unitamente alla copia della decisione impugnata e all'atto originale di notificazione a tutti i litisconsorti necessari - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616885-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI

Il ricorso del P.G. presso la Corte d'appello avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, in materia d'iscrizione agli albi tenuti dai Consigli dell'ordine degli Avvocati, proposto ai sensi dell'art. 56, primo e terzo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, deve essere presentato, a pena d'inammissibilità, unitamente alla copia della decisione impugnata e all'originale della notificazione dell'atto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al Consiglio Nazionale Forense e al professionista della cui iscrizione si discute, nei quindici giorni successivi alla notificazione ai sensi del secondo comma dell'art. 66 del r.d.l. 22 gennaio 1934, n. 37. Tale onere di deposito a carico del ricorrente ha una natura autonoma rispetto alla successiva previsione di acquisizione officiosa del fascicolo d'ufficio, prevista nel successivo art. 67, essendo palesemente finalizzato alla necessità di accertare la piena osservanza del termine perentorio per la proposizione del ricorso, di cui all'art. 56 del r.d.l. n. 1578 del 1933.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56 com. 1, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56 com. 3, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)