Sez. U, Sentenza n. 18261 del 10/09/2004 (Rv. 576970 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Decisioni del Consiglio nazionale forense - Ricorso per cassazione - Notifica nei termini ad uno dei legittimi contraddittori - Integrazione del contraddittorio.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI
In materia di giudizio disciplinare o di iscrizione all'albo degli avvocati, e con riguardo al ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, la disciplina disposta dagli artt. 56, terzo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e 66, primo comma, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, che si limitano a fissare il termine perentorio per la notificazione del ricorso stesso ai legittimi contraddittori (Consiglio dell'Ordine che ha adottato il provvedimento impugnato e Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione) senza nulla stabilire in ordine alla inosservanza di tale termine a seguito della notifica della impugnazione ad uno solo dei detti contraddittori, non comporta deroga alla norma dell'art. 331 cod. proc. civ., con la conseguenza che in tal caso, ove l'impugnazione sia stata tempestivamente notificata ad almeno uno degli indicati contraddittori, va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quello pretermesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)