Sez. 6, Ordinanza n. 11933 del 05/02/2014 Cc. (dep. 12/03/2014) Rv. 258229 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Terzo interessato - Ricorso per cassazione - Difensore non munito di procura speciale - Concessione di un termine per sanare la nullità della procura - Necessità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione proposto dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, non può essere dichiarato inammissibile dovendo trovare applicazione il disposto di cui all'art. 182 cod. proc. civ., che prevede l'assegnazione alla parte di un termine perentorio per sanare il difetto di rappresentanza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)