diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10398 del 29/02/2012 Cc. (dep. 16/03/2012) Rv. 252925 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Opposizione a confisca - Terzi interessati - Ricorso per cassazione - Difensore non munito di procura speciale - Inammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-02-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252925-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore, non munito di procura speciale, dei terzi interessati nel procedimento di opposizione ad un provvedimento di confisca, perché costoro non possono stare in giudizio personalmente ma hanno un onere di patrocinio, che è soddisfatto soltanto per mezzo del conferimento di procura speciale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)