diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2158 del 26/10/1970 (Rv. 348300 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - IN GENERE - DECISIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE IN SEDE DI VALUTAZIONE - DEFINITIVITA - RICORSO ALLA COMMISSIONE CENTRALE ERRONEAMENTE PROPOSTO - SOSPENSIONE DEL TERMINE PER ADIRE L'AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - INESISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348300-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - IN GENERE - DECISIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE IN SEDE DI VALUTAZIONE - DEFINITIVITA - RICORSO ALLA COMMISSIONE CENTRALE ERRONEAMENTE PROPOSTO - SOSPENSIONE DEL TERMINE PER ADIRE L'AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - INESISTENZA.*

Le commissioni distrettuali e quelle provinciali tributarie sono, rispettivamente, competenti a decidere in primo ed in secondo grado le controversie concernenti la Determinazione del valore in materia di imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza. Il giudizio delle commissioni provinciali, nel tema, e definitivo ed il termine per ricorrere all'autorita giudiziaria, per grave ed evidente errore di apprezzamento ovvero per Mancanza o insufficienza di calcolo nella Determinazione del valore, decorre in ogni caso dalla notificazione della decisione della commissione provinciale, quale che ne sia il contenuto (sostanziale o processuale). Il ricorso alla commissione centrale, che sia stato eventualmente proposto contro la decisione della commissione provinciale in Sede di valutazione, poiche inammissibile non vale a determinare lo spostamento della decorrenza del termine per l'Esercizio dell'Azione giudiziaria (sei mesi dalla notifica della decisione della commissione provincialè Sezione valutazioni).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 146 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)