Sez. 3, Sentenza n. 10841 del 11/05/2007 (Rv. 597090 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - ESECUZIONE - DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO - SUI MOBILI | Accertamento dell'obbligo del terzo - Pagamento effettuato prima del pignoramento - Sufficienza ad estinguere l'obbligazione - Sindacabilità da parte del sequestrante - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - ESECUZIONE - DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO - SUI MOBILI
In caso di sequestro conservativo presso terzi ricadente su un credito, che si esegue nelle forme del pignoramento presso terzi, nel giudizio di cognizione che segue alla mancata o contrastata dichiarazione del terzo pignorato, unico soggetto legittimato a contestare la sufficienza della somma pagata dal terzo al suo creditore prima del pignoramento ad estinguere la sua obbligazione è il creditore sequestrato.(Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito secondo la quale il sequestrante un credito assicurativo, quale terzo estraneo al contratto di assicurazione, non poteva sindacare l'efficacia esaustiva del pagamento effettuato in favore della parte assicurata, unico soggetto legittimato a contestare la somma offerta a titolo indennizzatorio in base al rischio assicurato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)