Sez. L, Sentenza n. 101 del 08/01/2004 (Rv. 569321 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA | Credito del debitore esecutato traente origine da uno dei rapporti ex art. 409 cod. proc. civ. - Omessa dichiarazione del terzo pignorato ex art. 547 cod. proc. civ. - Accertamento di detto credito - Giudizio relativo - Spettanza alla competenza del giudice del lavoro - Giustificazioni eventualmente addotte dal terzo pignorato circa la mancata comparizione all'udienza fissata per la dichiarazione ex art. 547 cod. proc.civ. - Verifica della sussistenza o della validità delle stesse - Obbligo del giudice - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA
Nel giudizio di cognizione che segue alla mancata o contrastata dichiarazione del terzo pignorato (giudizio devoluto alla cognizione del giudice del lavoro ove il credito pignorato derivi da uno dei rapporti di cui all'art. 409 cod. proc. civ.) il giudice non è tenuto a verificare l'esistenza o la validità di giustificazioni eventualmente addotte dal terzo circa la sua mancata comparizione all'udienza fissata ex art. 547 cod. proc. civ., atteso che tale giudizio si pone in modo autonomo rispetto al processo esecutivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)