diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7436 del 10/08/1996 (Rv. 499161 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Designazione del giudice di rinvio - Cassazione della sentenza, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per errore preclusivo dell'esame del merito - Rinvio allo stesso giudice autore della sentenza cassata - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499161-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui la cassazione della sentenza impugnata sia avvenuta, ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per un errore che abbia precluso al giudice d'appello l'esame del merito della causa, di talché questi non abbia avuto modo di esprimere alcun convincimento sulla stessa, il rinvio assume carattere meramente restitutorio e giustifica pertanto la designazione, ai fini del nuovo esame della causa, dello stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, atteso che non è riconducibile alla fattispecie suddetta l'ipotesi di cui all'art. 383 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede la cassazione con rinvio della causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, norma la cui ratio è quella di consentire che il nuovo accertamento venga effettuato senza preconcetti o condizionamenti di sorta, anche soltanto indiretti, in una situazione di oggettività ed imparzialità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)