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Sez. L, Sentenza n. 1122 del 14/02/1996 (Rv. 495829 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ | Sottoscrizione - Omissione da parte del giudice o, in caso di giudice collegiale, da parte del presidente o dell'estensore - Conseguenze - Nullità insanabile, rilevabile d'ufficio, "ex" art. 161, secondo comma, cod. proc. civ. - Controversie di lavoro - Rilevanza della previa lettura del dispositivo - Esclusione - Provvedimenti consequenziali della Corte di cassazione - Rinvio al giudice autore della sentenza - Riesame del merito della causa - Necessità anche nel rito del lavoro.
Stato
decisa il 1996-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495829-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ

Anche nelle controversie di lavoro, in cui la decisione acquista valore non sulla base del solo dispositivo letto in udienza, ma a seguito del deposito della sentenza, la mancata sottoscrizione di quest'ultima da parte del giudice o, in caso di giudice collegiale, da parte del presidente o dell'estensore, ne determina la nullità insanabile ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., che va rilevata anche d'ufficio dal giudice dell'impugnazione. La Corte di cassazione, ove dichiari tale nullità, deve rinviare la causa allo stesso giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione, il quale è investito del potere-dovere di riesaminare il merito della causa, e non può invece limitarsi ad una formale rinnovazione della sentenza sulla base di quanto stabilito nel dispositivo letto in udienza, perché lo stesso, a seguito del deposito della sentenza, perdendo ogni autonomia, ne segue le sorti. (Nella specie la S.C., dichiarata la nullità della sentenza d'appello, ha rimesso la causa al giudice "a quo").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)