Sez. 4, Sentenza n. 18235 del 07/02/2003 Cc. (dep. 17/04/2003) Rv. 224405 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Trasmissione degli atti al p.m. per la citazione diretta a giudizio - Abnormità del provvedimento del g.i.p. - Esclusione - Furto aggravato ex art. 625 n. 1 c.p. - Fatto commesso prima dell'abrogazione per effetto della legge 26 marzo 2001, n. 128 - Ultrattività della legge più favorevole - Sussistenza.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE
Non è abnorme il provvedimento del g.i.p. il quale, all'udienza preliminare, su eccezione della difesa, abbia rimandato gli atti al p.m. perché provveda alla citazione diretta di persona imputata di furto aggravato commesso in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 2001, n. 128 - abrogatrice dell'art. 625, primo comma, n. 1 cod. pen. - in quanto, stante il principio di ultrattività della legge più favorevole, il g.i.p. ha correttamente esercitato il potere di cui all'art. 33 sexies cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 1, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 550, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 com. 6, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 33 com. 6 CORTE COST., Legge 26/03/2001 num. 128 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 bis PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)