Sez. 4, Sentenza n. 9692 del 03/10/1983 Ud. (dep. 16/11/1983) Rv. 161238 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - ESENZIONE DA OBBLIGHI PER SERVIZI DI POLIZIA E DI SOCCORSO - LIMITI - OBBLIGO DI COMUNE PRUDENZA - SUSSISTENZA - OBBLIGO DI VELOCITÀ PRUDENZIALE IN RELAZIONE ALLE CIRCOSTANZE DI TEMPO E DI LUOGO - SUSSISTENZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - ESENZIONE DA OBBLIGHI PER SERVIZI DI POLIZIA E DI SOCCORSO - LIMITI - OBBLIGO DI COMUNE PRUDENZA - SUSSISTENZA - OBBLIGO DI VELOCITÀ PRUDENZIALE IN RELAZIONE ALLE CIRCOSTANZE DI TEMPO E DI LUOGO - SUSSISTENZA.*
I conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia o di soccorso, pur essendo esonerati, ai sensi dell'art. 126 C.S., dall'osservanza di obblighi o divieti relativi alla circolazione stradale, sono tuttavia tenuti al rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza per non porre in pericolo l'incolumità degli altri utenti della strada. In particolare, l'Obbligo di prudenza implica anche il dovere di tenere una velocità che non costituisca pericolo in relazione alle circostanze di tempo e di luogo. (Conf mass n 150369 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 101, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101, Cod. Strada art. 126, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 126
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)