Sez. 3, Sentenza n. 45587 del 14/11/2024 Cc. (dep. 11/12/2024) Rv. 287326-02
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - CONTRAVVENZIONI | Reati edilizi - Buona fede scusante - Titolo abilitativo apparentemente legittimante - Sufficienza - Esclusione - Assenza di macroscopica illegittimità dell'atto - Necessità.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - CONTRAVVENZIONI
In tema di contravvenzioni edilizie, l'agente non può invocare, a fini scusanti, la propria buona fede sulla base della mera presenza di titoli abilitativi apparentemente legittimanti l'intervento, essendo necessario che essi non siano macroscopicamente illegittimi.
Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)