diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 14077 del 05/03/2024 Ud. (dep. 08/04/2024) Rv. 286158-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - CONTRAVVENZIONI | Buona fede - Idoneità ad escludere la responsabilità penale - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286158-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - CONTRAVVENZIONI

La buona fede che, nei reati contravvenzionali, esclude l'elemento soggettivo ben può derivare da un fattore positivo correlato a un comportamento dell'Autorità amministrativa preposta alla tutela dell'interesse formante oggetto della disposizione normativa, idoneo a determinare nel trasgressore uno scusabile convincimento circa la liceità della condotta tenuta, ma tale principio dev'essere, comunque, valutato alla luce della gerarchia delle fonti di normazione e della conoscenza di esse che può discendere dal ruolo rivestito dal predetto agente.

Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)