Sez. 3, Sentenza n. 950 del 25/03/1972 (Rv. 357223 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PENDENZA DELLA CONTROVERSIA PREGIUDIZIALE - PROVA - ONERE DEL RICHIEDENTE LA SOSPENSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PENDENZA DELLA CONTROVERSIA PREGIUDIZIALE - PROVA - ONERE DEL RICHIEDENTE LA SOSPENSIONE.*
L'Onere di provare, ai fini della sospensione del processo, la pendenza di altra controversia, cosi da offrire al giudice gli elementi per stabilire se ricorre quel rapporto di pregiudizialita cui e condizionata la sospensione necessaria o se sussistano le ragioni di opportunita idonee a giustificare quelle facoltative, incombe alla parte che chiede la sospensione. (V 1300'70 mass n 347006).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 296
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)