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Sez. L - , Sentenza n. 17435 del 30/05/2022 (Rv. 664851 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Vittime del dovere - Benefici di cui all’art. 1, comma 563, lett. f), della l. n. 266 del 2005 - Presupposti - Svolgimento corretto di pratica sportiva nell’ambito di disciplina a violenza necessaria o indispensabile - Spettanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664851-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Il beneficio previdenziale spettante, ai sensi dell'art. 1, comma 563, lett. f), della l. n. 266 del 2005, alle vittime del dovere che abbiano subito un'invalidità permanente a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale, non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità, non compete all'atleta militare che abbia riportato un'infermità causata da un contatto fisico tra i giocatori, correlato esclusivamente al corretto svolgimento di una

disciplina sportiva a violenza necessaria o indispensabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto difettare il presupposto dell'«azione recata» - di cui alla citata disposizione normativa - nella condotta dell'atleta, che aveva leso l'incolumità del competitore nel rispetto delle regole della disciplina sportiva del "judo", poiché ciò rientrava nel cd. "rischio consentito").

Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 lett. F CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/08/1980 num. 466 art. 3, DPR 07/07/2006 num. 243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)