Sez. L - , Sentenza n. 24592 del 05/10/2018 (Rv. 650679 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Vittime del dovere - Benefici ex art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005 - Presupposti - Tipizzazione delle attività - Esclusione - Particolari condizioni - Necessità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
La categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici di cui all'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005 non è definita attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purchè realizzate in condizioni ambientali od operative "particolari", per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/08/1980 num. 466 art. 3, DPR 07/07/2006 num. 243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)