diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 25410 del 12/11/2013 (Rv. 629167 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE | Informazioni precontrattuali dovute dalla c.d. agenzia di viaggio - Disciplina introdotta con la Convenzione di Bruxelles 23 aprile 1970 - Obbligo informativi relativamente alle circostanze conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629167-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE

In virtù della disciplina del contratto di viaggio turistico introdotta nell'ordinamento nazionale dalla Convenzione di Bruxelles 23 aprile 1970, l'intermediario di viaggi, ai sensi dell'art. 22, risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell'adempimento dei suoi obblighi fra i quali, in caso di vendita di biglietti aerei, l'obbligo di fornire le informazioni relative al viaggio in relazione alle caratteristiche - conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza - dei clienti. (Nella specie, relativa ad un viaggio di nozze, la S.C. ha ritenuto rilevanti, ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'agenzia di viaggio, la mancata informazione sulla necessità del visto per l'ingresso in Thailandia, paese di destinazione, attesa la nazionalità ecuadoriana della sposa).

Riferimenti normativi: Convenzione di Bruxelles 23/04/1970 num. 1084 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)